Cosa e' la Mediazione

La mediazione civile e commerciale è un nuovo istituto giuridico introdotto con il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
- facoltativa, e cioé scelta dalle parti
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione

La mediazione si distingue nettamente da altri fenomeni di conciliazione o arbitrato. Sono elementi caratterizzanti l’istituto le minime formalità richieste dal procedimento, i tempi molto rapidi (120 giorni) e la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di assistere le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale della controversia.

La mediazione civile nasce dalla constatazione che molti conflitti tra soggetti privati possono essere risolti non soltanto attraverso la netta individuazione dei torti e delle ragioni di ciascuno, ma anche per mezzo di accordi amichevoli tendenti a rinegoziare o a ridefinire gli obiettivi, i contenuti e i tempi dei rapporti. In tal modo, si rende possibile il prolungamento di tali rapporti senza giungere necessariamente alla loro cessazione definitiva.

Il mediatore civile, infatti, a differenza del giudice che è strettamente vincolato al principio della domanda, può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti nell’ottica di una prospettiva futura.

Proprio per perseguire tali scopi, sono state individuate delle particolari materie per le quali il tentativo di mediazione costituisce una vera e propria condizione di procedibilità. Si tratta di cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi anche oltre la definizione della singola controversia (ad esempio, la locazione, l’affitto d’azienda, le successioni ereditarie, il condominio). Oppure di rapporti particolarmente conflittuali che si prestano ad essere meglio composti in via stragiudiziale (danni da circolazione dei veicoli, responsabilità medica, diffamazione). Oppure ancora, in presenza di alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari, finanziari).

Allorquando vi siano controversie relative a queste materie, la parte che intende agire in giudizio ha l’obbligo di tentare prima la mediazione (oppure gli altri procedimenti conciliativi previsti dalla legge). In tutti gli altri casi, il ricorso alla mediazione è facoltativo ed è anche prevista l’eventualità che sia il giudice di invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di mediazione, quando la natura della causa e le risultanze dell'istruttoria lo suggeriscono.

Il compito principale del mediatore (organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è quello di condurre le parti all’accordo amichevole. Soltanto in caso contrario, egli proporrà alle parti una soluzione della controversia (come tale fondata sulla logica della distribuzione delle ragioni e dei torti).

Al di là delle ipotesi in cui sia obbligatorio il ricorso a questo istituto o in cui sia il giudice ad invitare le parti a ricorrervi, sono previsti degli strumenti finalizzati ad incentivare i privati a comporre i loro conflitti tramite la mediazione civile. In particolare è prevista un’agevolazione fiscale in forma di credito di imposta: alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000

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Procedimento di mediazione


•La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
•Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
•Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia
•L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo
•Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno
•In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio dell'altra parte.

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Durata della mediazione

 •Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
•Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni
•La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

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Esito della mediazione


L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

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Proposta del mediatore
 

Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

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 Riservatezza


Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo.
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata.
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
 

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I dettagli del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile

dettagli del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 sulla mediazione civile e commerciale


Disposizioni generali

Definizioni

Il D.Lgs. inizia delineando alcuni concetti basilari al fine di delimitare l’istituto rispetto ai fenomeni della conciliazione giudiziale e dell'arbitrato. Vengono infatti definiti:
•la mediazione, ossia l’attività svolta da un terzo imparziale finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia tra due parti o ad una proposta di risoluzione;
•il mediatore, ossia la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti (caratteristica che differenzia la mediazione da forme arbitrali o pararbitrali di risoluzione delle controversie);
•la conciliazione, intesa come esito positivo (composizione di una controversia) dell’attività di mediazione;
•l’organismo, ossia l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione;
•il registro degli organismi abilitati alla mediazione, istituito e regolamentato con decreto ministeriale.
 

Controversie oggetto di mediazione


La mediazione può riguardare qualunque controversia civile e commerciale relativa a diritti disponibili. Non è comunque preclusa la possibilità di ricorrere alle negoziazioni volontarie e paritetiche su controversie civili e commerciali, né alle procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi (che si differenziano dalla mediazione per il mancato intervento di soggetti terzi e imparziali).

In particolare, il ricorso alla mediazione civile (o agli altri procedimenti di conciliazione previsti dalla legge) è obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia di:


•condominio;
•diritti reali;
•divisione;
•successioni ereditarie;
•patti di famiglia;
•locazione;
•comodato;
•affitto di aziende;
•risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
•risarcimento del danno per responsabilità medica;
•risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo;
•contratti assicurativi, bancari e finanziari.

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Non è ammesso, invece, il ricorso alla mediazione:


•nei procedimenti di ingiunzione e di convalida di licenza o sfratto (finalizzati a consentire al creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo; la mediazione può comunque operare successivamente);
•nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti interdittali (nella fase di merito è comunque ammessa la mediazione);
•nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata (allo scopo di non favorire manovre dilatorie da parte del debitore esecutato);
•nei procedimenti in camera di consiglio (per la maggiore flessibilità e rapidità con cui il giudice può provvedere);
•nell'azione civile esercitata nel processo penale (in quanto subordinata ai tempi e alle condizioni dello stesso).

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Liti per il condominio e rc auto, obbligo di mediazione

Dal 20 marzo 2012 ’obbligo è già scattato: d’ora in poi i contenziosi per tamponamenti, incidenti stradali, odori molesti e dispute sugli spazi comuni di un condominio, invece di finire subito in liti giudiziarie, anche a Varese devono essere affrontati con la mediaconciliazione davanti a esperti abilitati. Prima di affidarsi al Tribunale, infatti, le parti hanno l’obbligo di cercare un accordo attraverso questa procedura che garantisce tempi brevi e costi certi. Solo se il tentativo va a vuoto, ci si può poi rivolgere al giudice. Esattamente come dal marzo del 2011, con l’avvio della riforma Alfano, già succede nelle controversie per diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’aziende, responsabilità medica e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per godere dei benefici previsti dal decreto di riforma, sia quelli fiscali che quelli legati all’esecuzione forzata, le procedure devono però essere svolte dagli organismi di mediazione iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia e consultabile all’indirizzo www.giustizia.it: una lista di 797 istituti e 270 enti di formazione accreditati per un totale di 40mila mediatori in tutta Italia.

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La Mediazione Familiare

La parola stessa lo dice: mediare deriva dal latino medius ed indica lo stare nel mezzo, più precisamente essere interposto tra due cose o due persone. La mediazione è il processo mediante il quale due soggetti si rivolgono ad un terzo neutrale per ridurre gli effetti di una situazione di conflitto. Questa breve spiegazione – non superflua- permette di entrare nel discorso che, in questa sede, tentiamo di approfondire.Non tutti sanno che la riforma del diritto di famiglia – con la Legge n. 54/2006 – ha imposto un nuovo tipo di affido; non precisandone le caratteristiche; la legge summenzionata si limita ad affermare che è “condiviso” e che deve realizzare l’obiettivo della cogenitorialità.

Inoltre, l’art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore) prevede che «il giudice, qualora ne ravvisi l’opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli ».

In questa nuova organizzazione familiare che deve seguire alla fine del rapporto di coppia, fondamentale si rivela la mediazione familiare. Il nuovo modello di mediazione che qui si vuole spiegare, innanzitutto, non è una psicoterapia. L’obiettivo è quello di consentire ai genitori separati, o in via di separazione, di esercitare, nell’interesse preminente dei figli, le proprie responsabilità genitoriali in un clima di mutuo rispetto, cosa altamente ardua, nella stragrande maggioranza dei casi.

La mediazione mira a mantenere o stabilire la comunicazione, fornisce un contesto entro il quale la coppia comprende la natura del conflitto, facendo leva sulle proprie risorse.

Il modello di riferimento è quello del Couselling ad indirizzo pluralistico integrato; si osserva il processo piuttosto che il contenuto, ci si sofferma sul come i partners stanno litigando piuttosto che sul perché, facendo tutto ciò con un insieme di tecniche, ma soprattutto con la partecipazione attiva ad una relazione calda, accogliente ed empatica. Peculiarità, queste, fondamentali che differenziano la tipologia di mediazione qui proposta rispetto alle altre conosciute in Italia, le quali si preoccupano in minor misura di lavorare sulle emozioni.

A disposizione di coloro che si sentono disorientati e devono prendere delle decisioni importanti, a chi vive un periodo di crisi nella coppia o nella famiglia, a chi vuole conoscersi meglio e a chi desidera informazioni legali, ci sono ad oggi, dei professionisti, preparati appositamente, che mettono a disposizione con accoglienza ed empatia un sostegno alle coppie in crisi o per colloqui individuali.

Con 10/12 incontri (di cui i primi due completamente gratuiti) la coppia affronta le problematiche in atto, ristabilisce la comunicazione, pianificando la condizione di partner ma soprattutto di genitore. Insieme a questa nuova figura si raggiungono accordi soddisfacenti e durevoli nel tempo che, condivisi con gli avvocati, vengono presentati al giudice e velocemente ufficializzati.

I vantaggi della mediazione, come rilevato da importanti studi sociologici condotti in Gran Bretagna e Stati Uniti), sono molteplici:

innanzitutto una notevole riduzione dei costi per spese legali; di conseguenza, una minore durata dei procedimenti di separazione e divorzio; attenuazione della conflittualità fra i coniugi, attraverso la conquista di relazioni civili, o addirittura amichevoli, durante e dopo la separazione e il divorzio; maggiore facilità di raggiungere accordi, specialmente se riguardanti la vita dei figli, ma anche in termini economici, dopo la separazione ed il divorzio; minore impatto traumatico della separazione e del divorzio sui figli; migliore riorganizzazione della propria vita sociale ed affettiva dopo la separazione ed il divorzio, determinata dal venir meno di sentimenti di rancore, ostilità e fallimento.

E, non da ultimo, va rilevato come la mediazione familiare abbia, in alcuni casi, addirittura ricomposto i disaccordi e le drastiche decisioni di separarsi.
il mediatore familiare al fine di sostenere la coppia, sia nella propria individualità che nell’approccio genitoriale nei confronti dei figli durante il percorso della separazione, a volte estremamente straziante.